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Relazione Energetica ex Legge 10

Relazione Energetica ex Legge 10

890,00 IVA Inclusa

La relazione ex Legge 10 è obbligatoria per lavori con incentivi fiscali Superbonus 110%, ristrutturazioni, riqualificazioni e nuove costruzioni.

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Descrizione

Relazione Energetica ex Legge 10 (ex art. 28 Legge 10)

La relazione energetica legge 10, è obbligatoria quando si realizzano lavori di riqualificazione energetica, oppure nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni.

La relazione energetica Legge 10 può essere elaborata e firmata soltanto da un professionista abilitato e regolarmente iscritto all’ordine professionale come ad esempio: ingegnere, geometra, architetto, perito edile. L’obbligo è stato introdotto grazie al D.Lgs 192/2005 e s.m.i., (comunemente “relazione ex Legge 10″), quindi, introdotto dalla Legge 10 del 1991.

Come viene svolto il servizio?

La relazione energetica ex Legge 10 viene firmata e timbrata da un ingegnere di PraticheCasa.it abilitato. Riceverai entro tre giorni il documento in 2 formati: PDF e p7m (con firma digitale). Puoi richiedere anche una copia cartacea. 

Cosa deve contenere la relazione energetica legge 10

La relazione deve contenere le informazioni tecniche degli impianti e della struttura, non devono mancare i dati costruttivi dell’edificio oltre ai consigli tecnici e prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico. I punti principali della Relazione Energetica L. 10 sono:

INFORMAZIONI SULL’EDIFICIO:

Comune in cui ricade l’edificio, il sito che lo ospita, la classificazione dell’edificio, il numero delle unità abitative che lo compongono, il committente del progetto, il progettista e il direttore dei lavori.

FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO:

Elaborati grafici con rappresentazione di piante, prospetti e dettagli relativi a sistemi solari passivi, sistemi di ventilazione, fotovoltaici (etc)  progettati per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.

PARAMETRI CLIMATICI: 

Temperatura dell’ambiente e temperatura media esterna giornaliera, temperatura minima di progetto.

DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO:

Volume, superficie esterna del fabbricato, superficie utile, valore di progetto della temperatura interna e della umidità relativa interna.

DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI:

Descrizione e specifiche tecniche dei generatori di energia e dei sistemi di regolazione dell’impianto termico, dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle unità immobiliari, terminali di erogazione dell’energia termica, condotti di evacuazione dei prodotti della combustione, sistemi di trattamento dell’acqua, specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione ed eventuale pompa di circolazione, impianti solari termici e fotovoltaici.

PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI:

Involucro edilizio e ricambi d’aria; consiste nel riportare i valori dei rendimenti medi stagionali di progetto, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, l’indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale, l’indice di prestazione energetica per acqua calda sanitaria, gli impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e gli impianti fotovoltaici.

ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A DISPOSIZIONI FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE:

Casi in cui la normativa consente di derogare ad obblighi purché ci siano valide motivazioni.

VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE:

Specificazioni delle tecnologie usate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

Elaborati grafici, schemi funzionali degli impianti, tabelle con indicazioni delle caratteristiche termiche dell’edificio e dei componenti finestrati dell’involucro edilizio.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA:

Il tecnico abilitato, consapevole delle sanzioni previste, dichiara sotto la propria responsabilità, che il progetto realizzato è rispondente alle prescrizioni delle vigenti normative in materia, e, che i dati contenuti nella relazione, sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

Per qualsiasi dubbio chiama lo 02 006 18 333 oppure,
clicca QUI per contattaci 24/24

La relazione energetica legge 10 è obbligatoria per accedere al Superbonus 110%?

Per ottenere i benefici fiscali previsti dal DL Rilancio e sfruttare il Superbonus 110% è necessario rispettare regole ben definite dalla normativa, come ad esempio l’obbligo di depositare assieme al progetto, la relazione energetica ex Legge 10

In quali comuni viene svolto il servizio relazione energetica legge 10?

Gli ingegneri, i geometri e gli architetti di PraticheCasa.it sono presenti nelle seguenti provincie:

Agrigento Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Carbonia-Iglesias Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia La Spezia L’Aquila Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa e Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e Brianza Napoli Novara Nuoro Olbia-Tempio Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo.

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Domande frequenti

Cosa è la Relazione Energetica in parole semplici?
La relazione energetica è un documento predisposto da un professionista che contiene i dati tecnici e costruttivi di un edificio. Vengono descritte le strutture e gli impianti. Il documento ha l’obiettivo di indicare prescrizioni sul tema dell’efficienza energetica, da seguire durante lo svolgimento dei lavori e da verificare con un controllo finale che ne attesti l’effettivo rispetto. Questo documento è previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i., ed è noto anche con il  nome di “ex Legge 10”, proprio perché già la Legge 10/91 lo prevedeva.

Quali documenti devo fornire al vostro tecnico?
Il cliente può fornire la documentazione tecnica degli impianti e dell’immobile come ad esempio: e
laborati grafici, schemi funzionali degli impianti, tabelle con indicazioni delle caratteristiche termiche dell’edificio e dei componenti finestrati dell’involucro edilizio, fotografie ecc, i nostri tecnici terranno in considerazione la documentazione opportuna.

In quali casi la relazione energetica L10 è obbligatoria?
La relazione energetica è obbligatoria in determinati casi, definiti dalla legge. Nello specifico, è obbligatorio per casistiche come le seguenti:

-Edifici di nuova costruzione
-Interventi di riqualificazione energetica
-Ristrutturazioni importanti di primo livello
-Ristrutturazioni importanti di secondo livello
-Installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione di quelli esistenti
-Sostituzione di generatori di calore
-Demolizioni e ricostruzioni di un immobile
-Ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistenti

Quando non è obbligatoria la Relazione Energetica L10?
a) interventi di ripristino dell’involucro edilizio, che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco, che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti;
c) nel caso di sostituzione dei generatori di calore, di potenza nominale del focolare inferiore a 50 KW, gli obblighi di redigere la legge 10 sussistono solo nel caso di un eventuale cambio di combustibile o tipologia di generatore ( diverso vettore energetico o tecnologia di combustione).

d) quando si installa una pompa di calore (climatizzatore o condizionatore) la relazione deve essere redatta in caso di potenza (o somme di potenza) superiore a 15Kw.

Quali tecnici sono abilitati a redigere la relazione energetica?
La relazione ex legge 10 può essere predisposta da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile abilitato e con particolare esperienza nel settore.

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