SCA – Segnalazione Certificata di Agibilità

SCA – Segnalazione Certificata di Agibilità

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Devi presentare la SCA – Segnalazione Certificata di Agibilità? Un tecnico abilitato verifica i requisiti e la documentazione dell’immobile, predispone l’asseverazione e gli allegati necessari e presenta la pratica al Comune competente. Con PraticheCasa.it gestisci online l’intera procedura, con assistenza tecnica fino alla protocollazione. Prima della presentazione vengono verificati i presupposti della pratica e segnalati eventuali documenti, certificazioni o adempimenti mancanti.

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SCA Segnalazione Certificata di Agibilità: cos’è e a cosa serve

La SCA – Segnalazione Certificata di Agibilità è la pratica edilizia con la quale vengono attestati i requisiti necessari per l’agibilità di un edificio o di una sua parte.

La SCA riguarda, in particolare, le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, gli impianti installati e la conformità dell’opera al progetto presentato.

La pratica viene predisposta e asseverata da un professionista abilitato e presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune competente.

Importante: la SCA non è una semplice richiesta di un certificato al Comune. È una pratica tecnica nella quale il professionista assume la responsabilità delle verifiche e delle attestazioni previste dalla normativa.
✓ Tecnico abilitato Ingegnere, architetto o geometra qualificato.
✓ Verifica preliminare Analisi dei documenti e dei presupposti della pratica.
✓ Presentazione al Comune Invio telematico e protocollazione ufficiale.
✓ Assistenza completa Supporto durante tutte le fasi della procedura.

La SCA in breve

Cosa significa SCA?Segnalazione Certificata di Agibilità.
Normativa principaleArt. 24 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche.
Chi la presenta?Il soggetto interessato tramite un tecnico abilitato.
Dove viene presentata?Allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune competente.
Quando va presentata? Nei casi previsti dalla legge, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura.
Quando può essere utilizzato l’immobile? Dalla data di presentazione della SCA completa della documentazione prevista, salvo i successivi controlli dell’amministrazione.

Quando è obbligatoria la SCA?

L’art. 24 del D.P.R. 380/2001 prevede la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità per gli interventi che riguardano:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico o sugli impianti.

Può quindi essere necessaria, a seconda dell’intervento eseguito, anche dopo importanti ristrutturazioni, ampliamenti, modifiche strutturali, frazionamenti, fusioni o cambi di destinazione d’uso.

Attenzione: non tutte le CILA o tutte le ristrutturazioni comportano automaticamente l’obbligo di presentare una nuova SCA. Occorre verificare se i lavori effettuati abbiano inciso sulle condizioni rilevanti ai fini dell’agibilità.

Dopo una CILA o una SCIA è sempre necessaria l’agibilità?

No. Questo è uno dei dubbi più frequenti.

La necessità della SCA non dipende semplicemente dal fatto che sia stata presentata una CILA o una SCIA, ma dalla natura delle opere effettivamente realizzate e dalla loro incidenza sui requisiti previsti dall’art. 24 del Testo Unico Edilizia.

Prima di presentare la pratica, il tecnico di PraticheCasa.it verifica quindi il titolo edilizio, le opere eseguite, la documentazione di fine lavori e le caratteristiche dell’immobile.

Cosa comprende il servizio SCA di PraticheCasa.it

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Analisi preliminare della pratica

Esaminiamo le informazioni disponibili sull’immobile e sull’intervento edilizio per verificare se esistono i presupposti per la presentazione della SCA.

2

Verifica della documentazione

Il tecnico controlla i titoli edilizi, la documentazione catastale, le certificazioni degli impianti, gli eventuali documenti strutturali e gli altri allegati necessari.

3

Verifica tecnica dell’immobile

Quando necessario viene organizzato il sopralluogo o vengono svolte le verifiche tecniche richieste per poter predisporre correttamente l’asseverazione.

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Predisposizione della SCA

Il professionista prepara la Segnalazione Certificata di Agibilità e gli elaborati di propria competenza.

5

Presentazione al Comune

La pratica viene trasmessa attraverso il portale telematico previsto dal Comune e viene acquisito il relativo protocollo.

6

Consegna della documentazione

Ricevi la documentazione presentata e la ricevuta di protocollazione della pratica.

Quali documenti servono per presentare la SCA?

La documentazione cambia in funzione dell’immobile, dell’anno di costruzione e dei lavori eseguiti. Tra i documenti che possono essere necessari rientrano:

  • titolo edilizio relativo alle opere realizzate;
  • elaborati progettuali e documentazione di fine lavori;
  • attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato;
  • certificato di collaudo statico oppure, nei casi previsti, dichiarazione di regolare esecuzione;
  • dichiarazioni relative all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche;
  • estremi dell’aggiornamento catastale;
  • dichiarazioni di conformità o certificazioni degli impianti;
  • APE – Attestato di Prestazione Energetica, quando previsto;
  • documentazione antincendio, quando necessaria;
  • eventuali autorizzazioni o pareri richiesti per la specifica destinazione dell’immobile;
  • documentazione relativa all’infrastrutturazione digitale dell’edificio, nei casi previsti.
Non hai tutti i documenti?

Puoi comunque richiedere il servizio. Il tecnico verifica ciò che possiedi e ti indica quali documenti devono essere recuperati o predisposti prima della presentazione della SCA.

Immobile senza certificato di agibilità: si può presentare una SCA?

La risposta richiede una verifica tecnica.

Negli edifici più vecchi può accadere che il proprietario non disponga del certificato di abitabilità o agibilità oppure che il documento non sia facilmente reperibile.

La semplice assenza del documento, però, non significa automaticamente che sia sufficiente depositare oggi una nuova SCA.

Occorre ricostruire la storia dell’immobile verificando, tra l’altro:

  • periodo di costruzione;
  • titoli edilizi originari e successivi;
  • eventuali condoni o sanatorie;
  • lavori eseguiti nel tempo;
  • documentazione strutturale;
  • impianti;
  • situazione catastale;
  • disciplina regionale e comunale applicabile.

Quando il vecchio certificato esiste ma non è disponibile, può essere opportuno effettuare prima una richiesta di accesso agli atti presso il Comune.

La SCA sana eventuali abusi edilizi?

No. La Segnalazione Certificata di Agibilità non è una sanatoria edilizia.

La presenza della SCA non rende automaticamente regolari opere realizzate senza titolo e non sostituisce la verifica della conformità urbanistica, edilizia e catastale dell’immobile.

Se durante l’analisi emergono difformità tra stato dei luoghi, progetto autorizzato o documentazione catastale, può essere necessario risolverle prima di poter procedere con l’agibilità.

Agibilità, conformità edilizia e conformità catastale: non sono la stessa cosa

Agibilità

Riguarda i requisiti previsti dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001, tra cui sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, impianti e conformità dell’opera al progetto.

Conformità urbanistica ed edilizia

Riguarda la corrispondenza tra l’immobile realizzato e i titoli edilizi legittimamente rilasciati o presentati.

Conformità catastale

Riguarda la corrispondenza tra lo stato dell’immobile e i dati e le planimetrie presenti negli archivi catastali.

Le tre verifiche sono collegate, ma non devono essere confuse.

È possibile ottenere l’agibilità di una sola parte dell’edificio?

La normativa consente, in determinate condizioni, anche la cosiddetta agibilità parziale.

La SCA può riguardare singoli edifici, porzioni funzionalmente autonome oppure singole unità immobiliari quando risultano completate e collaudate le opere e gli impianti necessari e sussistono le condizioni previste dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001.

La possibilità deve quindi essere valutata caso per caso dal tecnico.

SCA e Decreto Salva Casa: cosa è cambiato

Le modifiche introdotte dal cosiddetto Decreto Salva Casa hanno interessato anche i requisiti igienico-sanitari utilizzabili ai fini dell’agibilità.

In presenza delle condizioni stabilite dall’art. 24, commi 5-bis e 5-ter, il professionista può asseverare specifiche situazioni riguardanti:

  • locali con altezza interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite di 2,40 metri;
  • alloggi monostanza per una persona con superficie inferiore a 28 m², fino a 20 m²;
  • alloggi monostanza per due persone con superficie inferiore a 38 m², fino a 28 m².
Non si tratta di una deroga automatica.

Devono essere rispettati gli altri requisiti igienico-sanitari, il requisito dell’adattabilità previsto dalla normativa sulle barriere architettoniche e almeno una delle ulteriori condizioni previste dalla legge relative agli interventi di recupero o alle soluzioni progettuali alternative.

Il Salva Casa non rende automaticamente abitabile qualsiasi locale con altezza di 2,40 m o qualsiasi monolocale di 20 m². Il tecnico deve verificare l’intero insieme dei requisiti previsti dalla normativa.

Entro quando deve essere presentata la SCA?

Nei casi in cui è obbligatoria, la Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento.

La mancata presentazione nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001, ferma restando l’applicazione delle ulteriori disposizioni eventualmente previste.

SCA presentata in ritardo

Quando i lavori sono stati conclusi da tempo, il professionista deve verificare se esistono oggi le condizioni tecniche e documentali per presentare la pratica e quali ulteriori adempimenti risultino necessari.

Dopo la presentazione della SCA bisogna attendere il Comune?

Quando la segnalazione è correttamente presentata e completa della documentazione prevista, l’art. 24 stabilisce che l’utilizzo della costruzione può iniziare dalla data di presentazione della SCA.

Non si tratta quindi, normalmente, di attendere il successivo rilascio di un nuovo certificato da parte del Comune.

Restano naturalmente possibili i controlli dell’amministrazione competente secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e locale.

Diritti comunali e documenti aggiuntivi

I diritti di segreteria e gli eventuali oneri richiesti dall’amministrazione competente possono variare da Comune a Comune e, salvo diversa indicazione nell’offerta, non sono compresi nel compenso professionale.

Allo stesso modo, qualora dall’analisi emergesse la necessità di predisporre documenti o pratiche ulteriori – ad esempio aggiornamento catastale, APE, accesso agli atti, sanatoria, certificazioni impiantistiche o altri elaborati specialistici – il tecnico ne comunicherà preventivamente la necessità.

Nessuna pratica viene presentata “alla cieca”.

Prima del deposito vengono verificati i presupposti tecnici e la documentazione disponibile, per ridurre il rischio di integrazioni, contestazioni o pratiche non correttamente impostate.

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Domande frequenti sulla SCA e sull’agibilità

Cos’è la SCA?

La SCA è la Segnalazione Certificata di Agibilità prevista dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001. Attraverso la pratica vengono attestati i requisiti relativi a sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, impianti e conformità dell’opera al progetto.

Quando è obbligatoria la Segnalazione Certificata di Agibilità?

È prevista per nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni e per interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni rilevanti ai fini dell’agibilità.

Dopo una CILA devo sempre presentare la SCA?

No. La SCA non è automaticamente necessaria dopo ogni CILA. Occorre verificare se le opere realizzate abbiano inciso sui requisiti previsti dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001.

Entro quanto tempo deve essere presentata la SCA?

Nei casi previsti dalla normativa deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento.

Posso utilizzare l’immobile subito dopo la presentazione della SCA?

Quando la SCA è correttamente presentata ed è completa della documentazione prevista, l’utilizzo può iniziare dalla data della presentazione, fatti salvi i successivi controlli dell’amministrazione.

La SCA sana eventuali abusi edilizi?

No. La SCA non è una sanatoria edilizia e non regolarizza automaticamente difformità urbanistiche, edilizie o catastali.

Non trovo il vecchio certificato di agibilità: cosa devo fare?

È opportuno verificare prima la documentazione comunale e la storia edilizia dell’immobile. In molti casi può essere necessario effettuare un accesso agli atti prima di stabilire se debba essere presentata una nuova SCA.

Quali documenti servono per presentare la SCA?

I documenti dipendono dall’intervento e dall’immobile. Possono essere necessari titolo edilizio, fine lavori, documentazione catastale, certificazioni strutturali, dichiarazioni degli impianti, APE e altri allegati tecnici.

Con il Salva Casa un locale alto 2,40 metri è automaticamente abitabile?

No. La possibilità di asseverare locali con altezza fino a 2,40 metri richiede il rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Non si tratta di una deroga automatica.

La SCA è la stessa cosa della conformità urbanistica?

No. Agibilità, conformità urbanistico-edilizia e conformità catastale sono verifiche diverse e non devono essere confuse.

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