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Accatastamento Nuovo Fabbricato

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Accatastamento Nuovo Fabbricato

GRATUITO

I nuovi immobili, ma anche quelli esistenti che subiscono variazioni consistenti (classamento o consistenza) a causa di fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc. devono essere dichiarati in catasto. L’obbligo della dichiarazione è quasi sempre a carico degli intestatari dell’immobile ed avviene esclusivamente con la presentazione all’Agenzia di un elaborato tecnico predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico).

Descrizione

Accatastamento Nuovo Fabbricato

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Quali immobili accatastare?

Nuovi immobili, ma anche immobili già esistenti necessitano di un accatastamento nuovo fabbricato. Per esempio immobili che subiscono variazioni consistenti (classamento o consistenza) a causa di fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc. devono così essere dichiarati in catasto. L’obbligo della dichiarazione è quasi sempre a carico degli intestatari dell’immobile ed avviene esclusivamente con la presentazione all’Agenzia di un elaborato tecnico predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetto, ingegnere, dottore agronomo e forestale, geometra, perito edile, perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali, agrotecnico).

Nei casi di inerzia dei titolari dei diritti reali (ad esempio espropri, cause per usucapione, mancanza di eredi) la denuncia in Catasto può avvenire anche dai possessori. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento del Catasto dei Fabbricati prevede il versamento dei tributi speciali catastali.

Il termine di presentazione delle dichiarazioni al catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati o comunque decorrenti dalla data di ultimazione della variazione nello stato per le unità immobiliari già censite. In caso di tardiva presentazione, si applicano le sanzioni secondo le normative vigenti. 

Immobili da non accatastare

Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili:

- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione-definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
- beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

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